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In questa fase di possibili aggiustamenti del progetto varato dalla Bicamerale vorrei esprimere un punto di vista sulla questione dell’autonomia delle regioni, che penso largamente condiviso tra cittadini ed esperti, anche se non coincide con quanto (per ora) previsto dal testo di riforma della Costituzione.
Il punto riguarda il modo migliore per potenziare e valorizzare il ruolo delle regioni - di tutte le regioni - rispetto ad uno stato tuttora assai accentrato, ferma restando ovviamente la necessità di evitare nel contempo il ricorrente e persistente “vizietto” del centralismo regionale nei confronti di comuni, comunità montane e provincie: vizietto del tutto contrario al principio di sussidiarietà ed ad una corretta visione autonomistico-federalista delle istituzioni pubbliche.
In proposito va dato, in estrema sintesi, un giudizio in chiaroscuro sia riguardo all’impostazione adottata in partenza dalla “bozza D’Onofrio” sia, in chiave diversa e per motivi opposti, riguardo alle opzioni poi operate in Bicamerale.
Quanto al primo documento, avevo già avuto occasione in altra sede di prendere nettamente le distanze dalla ipotesi di un federalismo basato su regioni tutte speciali, frutto di un sistema “a geometria variabile”, in base al quale ciascuna regione dovrebbe negoziare con lo Stato- in un certo arco di tempo - i propri poteri, con il risultato verosimile di dar vita a lunghi tira e molla, comunque ad un assetto del tutto confuso e variegato, regione per regione, delle varie amministrazioni statali. D’altro canto avevo allora espresso pieno consenso alla prospettiva che il testo D’Onofrio apriva di pieno superamento dell’attuale doppio binario tra regioni ordinarie e regioni speciali .
Ora la situazione, a conclusione dei lavori della Bicamerale, è in proposito nettamente cambiata, anzi si è in un certo senso capovolta. Il progetto del 30 giugno scorso, infatti, ha opportunamente abbandonato la complicata e fuorviante strada del federalismo regionale a geometria variabile, optando per un modello di “regionalismo forte”, fondato sulla riserva allo Stato del potere legislativo (e amministrativo) solo in un certo numero di materie di interesse nazionale, con devoluzione di tutto il resto al sistema delle autonomie, riconoscendo in questo quadro un potere legislativo regionale esteso potenzialmente a tutte le materie non espressamente riservate alle leggi statali. Per altro verso, però si è voluto reintrodurre il principio della differenziazione tra regioni ordinarie e speciali, prevedendo il mantenimento di una condizione di maggiore autonomia per le cinque regioni che da decenni godono di poteri e risorse di gran lunga maggiori delle altre. E’, quest’ultima, una scelta del tutto ingiustificata e inaccettabile, che “deve” essere rivista nella fase ulteriore del dibattito
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parlamentare sulla revisione costituzionale, per non perpetuare un equivoco pericoloso per la stessa coesione del sistema nazionale. In effetti, tralasciando qui ogni considerazione sulle giustificazioni e esperienze dei regimi speciali finora riconosciuti ad alcune regioni - con trasferimenti finanziari dello Stato che hanno dato vita, specie in alcuni casi, a vere e proprie situazioni di privilegio e di disparità di trattamento, inconciliabili con i principi di eguaglianza e di godimento degli stessi diritti sociali da parte di tutti i cittadini della repubblica - è appena il caso di osservare che, in una prospettiva di forte potenziamento del ruolo di tutte le regioni, quale si vorrebbe (opportunamente) realizzare con il progetto della Bicamerale,appare assolutamente contraddittorio e privo di giustificazione (politica e tecnica) ogni regime differenziato e più favorevole per alcune regioni che non sia legato a ragioni di specifica tutela di minoranze linguistiche. Altrimenti si dovrebbe pensare alla volontà, di orwelliana memoria, di sancire che alcuni sono più eguali degli altri.
Piuttosto, va rilevato che la prospettiva offerta dal progetto Bicamerale - una volta rimossa l’ambiguità del doppio binario tra regioni ordinarie e speciali - può aprire uno scenario assai interessante per realizzare la “specialità” di ciascuna delle venti regioni italiane. In effetti, lo spazio di manovra assai ampio che verrebbe riconosciuto alle scelte legislative regionali - sia sul se sia sul come occuparsi di moltissime materie - si potrebbe (e dovrebbe) tradurre, se opportunamente supportato da un’autonomia finanziaria effettiva, con ambiti di tributi propri, in interventi di ciascuna regione commisurati alle rispettive esigenze, con il risultato quindi di dar vita ad altrettanti regimi speciali.
In tal modo anche il Veneto - senza disparità di partenze nel Nord-est - potrebbe concretamente realizzare in futuro una propria via alla specialità, utilizzando secondo convenienza e con incisività l’autonomia legislativa e finanziaria riconosciuta dalla Costituzione. In sostanza, una specialità fondata non su una “rendita di posizione”, come quella ora riconosciuta alle cinque regioni speciali, ma su una concezione forte e un uso dinamico dell’autonomia (politica e finanziaria), intesa come spazio e strumento per un (auto) governo responsabile delle peculiari esigenze della comunità regionale rappresentata.
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