Statuto
Longarone, 6 febbraio 1997

Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata il "COMITATO PER LA DIFESA DELLE AREE MONTANE", avente fini mutualistici e di solidarietà sociale, in seguito più brevemente chiamato Co.D.A.M. La sede del Co.D.A.M. e’ fissata a Calalzo di Cadore (BL) in Via XXIV Maggio. n°10. Il logo del Co.D.A.M. e’ un’aquila che plana ad ali aperte, sopra la scritta Co.D.A.M. a semicerchio verso l’alto, con all’interno un cerchio pieno di colore oro, che si allega al presente atto ( Sub-A).

Art.2
Il Co.D.A.M. si prefigge, attraverso l’utilizzo e l’impiego di metodi e strumenti democratici e federalisti di realizzare i seguenti obiettivi: - la emanazione di un’insieme di normative, ai vari livelli istituzionali, che associate a concessioni agevolative nei vari settori pubblici e privati, tendano a valorizzare e salvaguardare la vita e lo sviluppo delle popolazioni montane residenti, riconfermando il riconoscimento dei diritti sociali e dei grandi valori esistenti nelle intrinseche specificità delle aree montane nazionali, così come previsto anche dalla normativa Europea.

Art.3
Il Co.D.A.M. è apartitico ed aperto alla partecipazione di tutti coloro che, seppur tesserati con forze politiche, condividano i suoi obiettivi e rispettino, negli ambiti associativi, le norme del presente statuto. I soci si dividono in Soci Ordinari con diritto di voto e Soci Sostenitori senza diritto di voto.Il Co.D.A.M. non ha finalità di lucro.

Art.4
Il Co.D.A.M. è pertanto formalmente e sostanzialmente impegnato: a) a divulgare e coordinare la realizzazione dell’oggetto associativo, anche attraverso l’adesione ad altre associazioni e/o organismi nazionali ed Europei aventi gli stessi scopi e principi ; b) rappresentare attraverso i suoi organi direttivi, a tutti i livelli istituzionali e sociali, le varie associazioni, enti e privati cittadini aderenti ; c) procedere alla elaborazione ed attuazione di istanze, proposizioni e forme di partecipazione popolare orientate al perseguimento dello scopo statutario ; d) patrocinare, con qualsiasi forma e mezzo, la tutela delle popolazioni montane esercitando tutte quelle funzioni legalmente ed umanamente riconosciute a questo tipo di associazione ; e) costituire e gestire sedi e rappresentanze.

Art.5
Fanno parte del Co.D.A.M. tutti quelli, Enti, Associazioni e persone che ne abbiano fatto esplicita richiesta ed ai quali sia stata formalmente comunicata per iscritto l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo. In caso negativo Il Consiglio Direttivo ne fornisce motivazione.

Art.6
Il Co.D.A.M. si articola sul piano territoriale in sedi: - Sede principale, come da Art.1 del presente Statuto - Sedi periferiche a livello provinciale Ad ogni sede è riconosciuta autonomia gestionale sul piano delle risorse materiali, mentre per la gestione delle politiche associative dovrà attenersi a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.7
Le nuove adesioni al Co.D.A.M., la istituzione di nuove sedi, di organismi locali e di nuove altre realtà organizzative, dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo , che previo nulla osta del Consiglio Direttivo da convocarsi entro 30 giorni, comunicherà con lo stesso metodo l’avvenuta adesione o accettazione. Ogni altro patto o metodo rendono nulla l’istanza.

Art.8
Le radiazioni, per grave offesa alle norme statutarie e alla immagine del Co.D.A.M., per mancato rispetto delle direttive, per inettitudine personale, saranno pronunciate con i due terzi dei voti dei membri del Consiglio Direttivo; le radiazioni devono essere motivate. Le radiazioni provocano l’immediata decadenza da qualsiasi carica e/o rappresentanza associativa.

Art.9
Le somme versate ed i beni di qualsiasi natura e genere, conferiti al Co.D.A.M., in caso di radiazione e/o disaffiliazione rimarranno a questo, salvo patto scritto contrario.
Art.10
Il sostentamento del Co.D.A.M. si realizza attraverso le quote di partecipazione,donazioni spontanee e solidali, i contributi pubblici e privati, i lasciti comunque pervenuti allo stesso. In caso di scioglimento del Co.D.A.M., il patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dalle norme e leggi vigenti in materia di associazionismo mutualistico.

Art.11
Organi del Co.D.A.M. sono: - l’Assemblea dei soci, che viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente,almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno 20 giorni prima all’indirizzo delle sedi principali e periferiche. L’ Assemblea e’ validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti e puo’ essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo, o dalla maggioranza dei soci. E’ ammessa una sola delega per socio ordinario. - il Consiglio Direttivo con funzioni di amministrazione e di deliberazione dell’ Associazione, e’ composto da un minimo di sette ad un massimo di undici soci ordinari, aderenti al l’Associazione da almeno sei mesi. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni. I suoi componenti vengono eletti dall’assemblea a maggioranza di voti e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, un Presidente un Vicepresidrente ed un Segretario. Esso si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due membri Alle sedute del Consiglio possono essere invitati a partecipare Tecnici o Esperti per riferire su particolari argomenti di loro competenza, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può nominare al ruolo di Membro Onorario, persona che si sia distinta in attivita’ fattive e lungimiranti per la costituzione e l’attivita’ dell’ Associazione. Il Consiglio direttivo, in caso di dimissione o di decesso di un consigliere, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. - il Presidente del Consiglio Direttivo e coordinatore principale delle politiche associative, ha la rappresentanza legale dell’associazione con facoltà di dare mandati di rappresentanza, aprire e chiudere conti correnti e sottoscrivere atti e contratti, sempre nell’interesse dell’Associazione.

Art.12
Le convocazioni del Consiglio Direttivo, saranno fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite invito scritto, inviato otto giorni prima della riunione.

Art.13
L’Assemblea stabilisce le linee generali, i tempi ed i metodi per la realizzazione delle politiche e delle attività associative, demandando in tutto o in parte i suoi poteri agli organi collegiali per quanto di competenza.

Art.14
Le modifiche al presente statuto e l’eventuale scioglimento del Co.D.A.M. possono essere deliberati solo a maggioranza dei 3/4 dei voti presenti all’Assemblea. La durata del Co.D.A.M e’ a tempo indeterminato.

Art.15
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art.16
NORMA TRANSITORIA. Le funzioni del Consiglio Direttivo e del Presidente sono svolte fino alla prima Assemblea dai membri nominati nell’atto costitutivo. La prima Assemblea deve essere convocata entro un anno dalla data di costituzione dell’Associazione.